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Decreto “bollette”: reati fiscali non punibili dopo il primo grado se non si è versato

Per chi si avvale della tregua fiscale, la causa di non punibilità penale, in caso di omessi versamenti, si applica anche a processo di primo grado concluso, a condizione che la definizione avvenga prima della sentenza di appello. È la principale novità della versione definitiva del decreto Bollette (Dl 34/2023). La non punibilità per i reati (omesso versamento ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti) è possibile però solo quando le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute integralmente versate secondo le modalità previste dagli istituti della tregua...

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