CIVILE
LA QUESTIONE Quando tra i genitori separati o separandi, vi sia un conflitto in ordine al collocamento dei figli minori, in misura prevalente, il principio cui occorre far riferimento per la migliore soluzione del conflitto, è quello del superiore interesse del minore, non potendo trovare applicazione il "principio della maternal preference " in quanto contrastante con l'altro fondamentale principio dell'affidamento condiviso, ispiratore della legge n. 54 del 2006.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Ai fini del collocamento di un minore non rileva il principio della "maternal preference" che è un criterio interpretativo non previsto dagli articoli 337 ter del codice civile e dalla Carta Costituzionale ed, altresì, in contrasto anche con la ratio ispiratrice della legge 54/2006.
LA QUESTIONE La violazione, nella procedura di negoziazione assistita, dell'obbligo informativo posto a carico degli avvocati ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L. n. 132 del 2014, avente ad oggetto l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e, dunque, l'omessa indicazione nell'accordo che i genitori sono stati informati dell'importanza che ciascun figlio trascorra tempo adeguato con entrambi, determina delle conseguenze sugli accordi, in quanto non sufficientemente adeguati a garantire una continuità nel rapporto tra i figli minori e il genitore non collocatario.
L'ANALISI DELLA DECISIONE L'omissione dell'obbligo informativo ex art. 6, comma terzo, D.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, relativa alla rilevanza assunta per il minore di trascorrere gli opportuni tempi rispettivamente con ambo i genitori, determina delle conseguenze sugli accordi, i quali non sembrano sufficientemente adeguati a garantire una continuità nel rapporto tra i figli minori e il genitore non collocatario.
PENALE
LA QUESTIONE Ai fini della configurabilità della responsabilità del sanitario per condotte omissive in fase diagnostica, onde accertare la sussistenza del nesso di causalità, è necessario ricorrere ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico. In tal modo deve accertarsi, dando per verificato il comportamento invece omesso, se quest'ultimo avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell'evento o comunque ridotto l'intensità lesiva dello stesso.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Sussiste un'evidente responsabilità per imperizia dei sanitari laddove, a fronte di una rilevazione di tipo strumentale, quale la radiografia eseguita nell'immediatezza dell'incidente, che evidenziava una frattura del capitello radiale, si sia omesso, nella fase antecedente all'esecuzione dell'intervento chirurgico, di approfondire questo aspetto mediante un esame più approfondito del caso, come ad esempio una RMN, e di poi si sia proceduto all'applicazione del Fissatore Esterno ed alle dimissioni del paziente senza prescrivere un'adeguata terapia antibiotica.
LA QUESTIONE In tema di imputabilità, i disturbi della personalità possono essere ricondotti al concetto di infermità di mente solo nel caso in cui siano non solo di particolare intensità, ma sussista anche uno specifico nesso eziologico con la condotta criminosa e il reato sia, pertanto, causalmente determinato dai disturbi.
LA DECISIONE Ai fini dell'esclusione della capacità di intendere e di volere, ove si ipotizzi a carico del reo la sussistenza di un disturbo della personalità tale da configurare un vizio totale o parziale di mente, si può affermare che il suddetto disturbo, affinché possa assurgere a causa invalidante dello stato mentale, debba essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta criminosa dell'imputato, cosi da compromettere, alternativamente o congiuntamente, la comprensione, da parte di quest'ultimo, del disvalore delle azioni commesse o la mera volontà finalizzata ad attuarle.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE In tema di contributi pubblici qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, nonché ogni attribuzione di vantaggi economici variamente denominata, rientrano nel genus delle obbligazioni pubbliche, caratterizzate dal rinvenire la loro fonte direttamente nella legge o in un provvedimento amministrativo e la loro disciplina nel codice civile, foriera di giustapposti effetti sulla relazione tra pubblica amministrazione-concedente e privato-beneficiario.
LA QUESTIONE In tema di conflitto di interesse, il riferimento che l'art. 42, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 fa alle ipotesi che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, costituisce un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall'uso della locuzione "in particolare".
L'ANALISI DELLA DECISIONE In materia di appalti pubblici è possibile che più soggetti partecipino ad una stessa procedura di gara in situazione di controllo o collegamento tra loro, tale da configurare il conflitto di interessi regolato agli artt. 42 e 80 del Codice degli appalti pubblici. In tali situazioni, l'obbligo di astensione è posto a tutela di un pericolo astratto e presente che non richiede di volta in volta la dimostrazione del vantaggio conseguito con l'omessa astensione.