PRIMO PIANO

EDITORIALE

Le scelte difficili dei legali italiani al tempo della crisi

IL TEMA DELLA SETTIMANA Non è stato facile per i delegati al Congresso nazionale forense di Catania, che si è concluso il 6 ottobre scorso, predisporre una piattaforma rivendicativa della categoria dai contorni chiari e coerenti. Nel leggere, infatti, le mozioni approvate si nota una mancanza di unitarietà delle proposte. Ad aprire il confronto sui risultati dell’Assise sono i professori Marcello Clarich e Sergio Menchini.

LEGISLAZIONE

In campo la giustizia amministrativa per garantire rapidità

La gravità della crisi infrastrutturale economica e sociale come quella che da anni interessa la Liguria, se per un verso avrebbe forse meritato un provvedimento a sé, per un altro verso può costituire l’occasione per una riscossa più completa. A quest’ultimo riguardo, in termini prospettici è ancor più rilevante che l’intervento sia il più ampio e profondo possibile.

GIURISPRUDENZA

CIVILE

GIURISPRUDENZA

Ammesse le “claims made”: strumento negozialevalido ed entrato a far parte del nostro ordinamento

Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “ on claims made basis ”, che è volto a indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all’articolo 1917 del Cc, comma 1 non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Lo ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza 22437 del 2018.

Più salvaguardata la responsabilità professionale

Si tratta di un risultato definitivo, diciamo subito in senso positivo, che consentirà di ritenere una volta per tutte ammessa dal nostro ordinamento la clausola in parola e la sua regolazione generale nella dinamica del contratto assicurativo volto a coprire primariamente la responsabilità professionale e a salvaguardare il professionista.

PENALE

LEGISLAZIONE

Un testo molto tecnico con un complesso regime transitorio

I detentori di armi dovranno destreggiarsi con le regole classificatorie e affrettarsi ad adeguarsi al nuovo regime di talune armi da fuoco; le Prefetture e le Questure, si troveranno alle prese con le procedure amministrative e con la nuova modulistica da approntare, dovendo assolvere, anche a compiti di “ front end ” per il cittadino e di vigilanza.

Nuove definizioni e cambia anche la classificazione Ue

Si tratta di un’opera di riscrittura tutt’altro che formale o nominalistica perché delimita i confini stessi della disciplina in materia di armi, su tutti i fronti applicativi, con importanti ricadute in campo amministrativo e penale, visto che l’oggetto delle incriminazioni è spesso individuato per il tramite delle nozioni extrapenali contenute nelle leggi di settore.

Possibile rottamare parti non immesse sul mercato

Sempre in tema di rottamazione sono previste nuove modalità per agevolare lo smaltimento delle armi versate dai privati: può avvenire presso i reparti delle forze armate o altro ente di diritto pubblico vigilato dal ministero della Difesa, confermandosi la facoltà per il detentore di sostituire le parti d’arma usurate o inservibili, previa rottamazione.

L’immatricolazione diventa ora “marcatura unica”

In particolare, per quanto riguarda le armi, la marcatura può essere impressa sul fusto, sul telaio o su altra parte dell’arma: viene meno, dunque, l’obbligo di apporre i segni su «un’area delimitata», ma resta la condizione della visibilità e dell’ispezionabilità senza attrezzi. È inoltre consentita l’apposizione di segni identificativi per esigenze commerciali.

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Vendite su siti internet: con la pubblicazione di annunci non scatta in via automatica la qualità di professionista

La pubblicazione, seppure ripetuta, di annunci di vendita su un sito internet non fa scattare automaticamente la qualità di professionista in chi compie quest'attività. Di conseguenza, in assenza di un soggetto che possa essere qualificato come professionista non si realizza una pratica commerciale e, quindi, non va applicata la direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. Lo ha detto la Corte di giustizia con la sentenza depositata il 4 ottobre nella causa C-105/17.

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