Numero 39 -


Assegni non trasferibili: se la banca paga un’altra persona può provare che l’errore non le è imputabile

La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’articolo 1176, secondo comma, del codice civile. Lo ha stabilito la sentenza 12477 del 2018.

Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore

Il Sistema informativo più completo, rivista digitale e quotidiano, per muoversi con sicurezza nel settore legale.

Prova subito NT+ Diritto, e con le stesse credenziali accederai anche a Guida al Diritto Digitale.

Prova

Sei già in possesso di username e password?

loader