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Il sopravvenuto fallimento rende improcedibile il separato giudizio di omologazione del concordato

La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale procedimento di reclamo ex articolo 18 della legge fallimentare assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude, in ogni caso, il concordato.

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