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Una grave insufficienza in condotta giustifica di per sé la non ammissione alla classe successiva 

L'ANALISI DELLA DECISIONE Le deroghe previste dall'ordinanza ministeriale 11/2020 alla disciplina contenuta nel D.P.R. 122/2000 non operano per il voto in condotta che descrive il comportamento e non il rendimento; non potendosi dire la condotta dell'alunna inficiata dalla situazione che ha costretto ad operare con la didattica a distanza, una grave insufficienza in quest'ambito giustifica di per sé la non ammissione alla classe successiva, oltretutto se si accompagna ad un rendimento insufficiente e ad una scarsa partecipazione alla vita scolastica.

a cura di Camilla Insardà
Avvocato

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