Numero 10 -


Va provata la natura solo liquidatoria degli atti negoziali dopo il fallimento

Lla Suprema corte ha evidenziato che a fronte della allegazione della curatela relativa al compimento, da parte dell’amministratore, successivamente al verificarsi della causa di scioglimento della società di atti - aventi senz’altro natura negoziale - produttivi di nuovi debiti, sarebbe stato onere dell’amministratore provare che gli atti in oggetto non fossero espressione della normale attività di impresa, ma avessero una natura meramente liquidatoria.

Mario Finocchiaro

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