PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il divorzio breve è legge. Ma secondo Maria Giovanna Ruo si tratta di una miniriforma non epocale che poteva fare di più. Con qualche contraddizione interna, prende atto e registra il fenomeno crescente dell'incremento statistico delle crisi coniugali, della mobilità in permanente divenire delle costellazioni familiari, della necessità di adeguare gli strumenti normativi al quadro sociologico mutato che vede la famiglia coniugale unica e destinata a perdurare per tutta l'esistenza dei protagonisti come fenomeno tendenzialmente residuale cui si stanno sostituendo più formazioni familiari per soggetto e per esistenza. Una materia dunque che avrebbe bisogno di omogeneità e coerenza ma che invece continua a essere trattata in modo disorganico, frammentario e disordinato.
LEGISLAZIONE
È arrivato in “Gazzetta” il “frutto” del lavoro della commissione Canzio. Infatti, la legge 47/2015 rappresenta il primo contributo del Gruppo di studio rivolto a dare maggiore efficienza al processo penale.
Il provvedimento, composto da 15 articoli, è volto a limitare l’ambito di applicazione della custodia cautelare, attraverso un consistente “ritocco” al codice di procedura penale.
Gli articoli in sintesi della legge 47/2015 con la rapida spiegazione delle novità
Ora il pericolo di commissione di delitti da parte dell’imputato - previsti dalla lettera c)
dell’articolo 275 del codice di rito - non deve essere solo «concreto», ma anche «attuale». La nuova indicazione legislativa non è pleonastica o ridondante, ma ha l’obiettivo di delimitare precisamente i “confini” della valutazione del giudice.
II principio di adeguatezza è precisato con l’inclusione, fra le misure applicabili in luogo della custodia cautelare in carcere, delle disposizioni interdittive (articoli 287-290 del Cpp) e con la previsione dell’applicazione cumulativa di più provvedimenti, finora limitata al caso di scarcerazione per decorrenza dei termini (articolo 307, comma 1- bis
, del Cpp).
Nei reati contro la Pa e in tema di sospensione dall’ufficio se il giudice non accoglie la richiesta del pubblico ministero, l’interrogatorio deve essere successivo all’ordinanza applicativa e avere luogo nei termini di cui al comma 1- bis
dell’articolo 294 del codice di procedura penale, vale a dire non oltre dieci giorni dall’esecuzione.
La nuova disposizione interviene sul tessuto dell’articolo 292 del Cpp introducendo nelle lettere c) e c-bis) del comma 2, l’inedito obbligo di «autonoma valutazione» degli indizi, delle esigenze cautelari, degli elementi proposti dalla difesa, nonché dell’inadeguatezza di misure meno afflittive.
La “facoltà” concessa è indipendente dalla volontà di rendere dichiarazioni. Tuttavia l’esercizio del diritto è stato opportunamente modulato condizionandolo alla proposizione di un’espressa richiesta da parte dell’interessato, il che sembra escludere la possibilità che la stessa sia validamente presentata in sua vece dal difensore.
La determinazione della durata del termine è il frutto di un compromesso tra le opposte esigenze di garantire all’interessato in tempi ragionevolmente celeri la motivazione del provvedimento sulla libertà
in funzione della sua eventuale impugnazione e di non incidere in maniera esiziale sui carichi di lavoro dei giudici del riesame.
La “tenuta” della misura non potrà che essere valutata avendo riguardo alla più rigorosa disciplina dettata dalla legge n. 47 del 2015 solo nelle ipotesi in cui ci sia la sollecitazione dell’interessato che chieda la revoca o l’attenuazione del provvedimento ovvero investa il giudice dell’impugnazione cautelare nella vigenza delle modifiche normative.
GIURISPRUDENZA
Se uno dei due coniugi di una coppia eterosessuale cambia sesso, i diritti e i doveri derivanti dallo status del rapporto matrimoniale restano validi. Almeno fino a quando il legislatore non interverrà con una norma ad hoc per disciplinare tali casi. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 8097/2015.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Non è sufficiente ai fini della declaratoria di nullità della sentenza indicare il dato puro e semplice del mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 190 del Cpc per il deposito della memoria di replica; è necessario, invece, dimostrare quale sia la lesione concretamente subita, magari indicando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data di decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice a una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Il provvedimento con il quale il giudice, sia esso monocratico o collegiale, concede i termini perentori di cui all’articolo 190 del Cpc è un’ordinanza che può essere revocata su istanza delle parti o da parte del magistrato con la sentenza che definisce il giudizio. Qualora ciò non accada la pronuncia emessa non può che essere nulla.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Nell’assenza di una disciplina transitoria, la disciplina della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti in Cassazione.
Gli ulteriori elementi da valutare e da prendere in considerazione per l’applicazione dell’istituto di favore riguardano, anche nel giudizio di fronte alla Suprema corte, il danno o il pericolo derivato dal reato e le modalità della condotta «che concorrono all’apprezzamento dell’offesa e della sua eventuale particolare tenuità».
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Il giudice amministrativo non può ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell’istante e in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall’adozione degli atti, e a essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita.
Il tempo trascorso o la durata occorrente per il giudizio, o ancora ragioni di opportunità, che si colleghino alla «preminente valutazione dell’interesse pubblico» o ai disagi causati ai controinteressati incolpevoli, non possono assumere rilievo ai fini di ammettere l’omissione di pronuncia sulla domanda di annullamento avanzata dalla parte.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente rilasciata in un altro Paese Ue se il titolare del documento ha commesso un’infrazione sul proprio territorio, senza che ciò incida sull’utilizzo del permesso di guida nello Stato di residenza. A condizione, però, che lo Stato preveda dei meccanismi per riacquistare l’idoneità alla guida, che non può essere revocata in modo indefinito. Un giusto equilibrio tra rispetto delle esigenze di sicurezza stradale e libera circolazione delle persone, raggiunto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 23 aprile nella causa C-260/13.